Cassa Marittima: chi ti cura, chi ti paga, entro quando
Per molti marittimi la «Cassa Marittima» è ancora il punto di riferimento. Ma la Cassa non esiste più dal 1994, e da allora il suo lavoro è stato diviso fra tre soggetti diversi: il Ministero della Salute con i SASN per le cure e le visite, l'INPS per i soldi della malattia, l'INAIL per gli infortuni. Chi fa cosa, a chi bisogna rivolgersi, entro quando, e che cosa spetta davvero. Con una notizia che quasi nessuna guida in giro riporta: dal 2024 l'indennità di malattia non è più il 75%.
Se in un porto italiano chiedi a un marittimo dove va a farsi visitare, nove volte su dieci ti risponde: «vado alla Cassa». È un'espressione che si tramanda a bordo da generazioni, e che continua a funzionare benissimo tra colleghi.
C'è però un problema: la Cassa Marittima non esiste più dal 1994. E quello che faceva è stato smontato e ridistribuito fra tre soggetti diversi, in tre momenti diversi, l'ultimo dei quali nel 2014. Il risultato è che oggi moltissimi marittimi sanno perfettamente dove andare, ma non sanno chi paga cosa, entro quali termini, e che cosa succede se saltano un passaggio.
Questa è la prima puntata di una rubrica dedicata a chi il mare lo fa per mestiere. Cominciamo dalla domanda più frequente di tutte, e proviamo a rispondere una per una a tutte quelle che ne discendono.
1. Cos'era la Cassa Marittima
Le Casse Marittime nascono nel 1933, con il Regio Decreto n. 264. Erano tre, e ognuna copriva un pezzo di costa:
- Cassa Marittima Adriatica, con sede a Trieste
- Cassa Marittima Meridionale, con sede a Napoli
- Cassa Marittima Tirrena, con sede a Genova
Per quasi mezzo secolo hanno fatto tutto: assicuravano contro gli infortuni e la malattia, e insieme erogavano direttamente l'assistenza sanitaria ai marittimi, al personale amministrativo e al personale di volo. Erano, letteralmente, la mutua della gente di mare. Da qui l'abitudine: la Cassa era il posto dove si andava a farsi curare, non un ufficio che mandava bonifici.
Il primo cambiamento arriva con la nascita del Servizio Sanitario Nazionale nel 1978, che riorganizza tutta l'assistenza in Italia. Per il personale navigante si sceglie una strada speciale, ed è quella tuttora in vigore: il DPR 31 luglio 1980, n. 620, che affida allo Stato l'assistenza sanitaria di marittimi e aeronaviganti. Le gestioni sanitarie delle Casse vengono soppresse e il loro posto lo prendono gli uffici del Ministero — quelli che oggi conosciamo come SASN.
Da lì in poi è una catena di passaggi:
- 1994 — il decreto legislativo n. 479 fonde le tre Casse in un unico ente: l'IPSEMA, Istituto di previdenza per il settore marittimo. La parola «Cassa» sparisce dai documenti, ma non dal linguaggio di bordo.
- 2010 — il decreto legge n. 78 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010) sopprime l'IPSEMA e trasferisce tutto all'INAIL.
- 2014 — con il decreto legge n. 76 del 2013 e la legge n. 99 dello stesso anno, dal 1º gennaio 2014 le prestazioni economiche di malattia e maternità passano all'INPS, che da allora incassa anche i contributi. All'INAIL resta l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Oggi, quando un marittimo si ammala, ha a che fare con tre amministrazioni diverse: il Ministero della Salute (SASN) lo visita e lo certifica, l'INPS gli paga l'indennità di malattia, l'INAIL interviene se si tratta di infortunio sul lavoro o malattia professionale. Nessuna delle tre si chiama Cassa Marittima.
2. Perché tutti continuano a chiamarla «la Cassa»
Per abitudine, e perché l'abitudine è comoda. Quando un marittimo dice «domani vado alla Cassa», quasi sempre intende una di queste tre cose:
- l'ambulatorio SASN del suo porto;
- il medico fiduciario del Ministero della Salute, dove l'ambulatorio non c'è;
- più genericamente, l'ufficio che segue la sua pratica sanitaria.
Non è un errore da correggere: è il modo in cui la categoria si capisce al volo. Diventa un problema solo quando si passa dal parlato alle scadenze — perché è lì che serve sapere se una certa carta va al Ministero, all'INPS o all'armatore. E le tre cose non si equivalgono affatto.
3. Chi ha diritto all'assistenza
Le categorie sono elencate nell'articolo 2 del DPR 620/1980. In sintesi, hanno diritto all'assistenza:
- chi compone l'equipaggio di navi, natanti, galleggianti e piattaforme della marina mercantile italiana, o è comunque imbarcato su questi mezzi per il loro servizio — cittadini italiani, stranieri e apolidi;
- i marittimi in attesa di imbarco in territorio italiano, purché risultino per contratto a disposizione dell'armatore;
- i lavoratori italiani imbarcati su navi di bandiera estera, quando non ricevono assistenza dall'armatore straniero o dai servizi sanitari locali, oppure quando il livello di quelle prestazioni è palesemente inferiore a quello garantito dal decreto;
- i lavoratori della pesca marittima, autonomi o dipendenti, con alcune esclusioni per la pesca costiera locale e ravvicinata, e i pescatori di mestiere delle acque interne con licenza di tipo A;
- il personale di volo, in costanza di rapporto di lavoro.
Il terzo punto merita una sottolineatura, perché è quello che sorprende di più: non è vero che serve per forza la bandiera italiana. Chi è imbarcato su una nave estera può avere diritto all'assistenza italiana, se quella che riceve dall'armatore straniero non c'è o è chiaramente peggiore. È una tutela che in molti non sanno di avere.
C'è poi un principio generale che vale la pena fissare, perché spiega tutte le risposte del capitolo 9: il diritto segue la condizione lavorativa, non la persona. L'assistenza del Ministero copre chi è in navigazione, chi è imbarcato — anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo — e chi è in attesa d'imbarco a disposizione dell'armatore. Fuori da quelle situazioni, si torna assistiti come tutti gli altri cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale.
4. Quali prestazioni puoi ottenere
L'assistenza SASN è più larga di quanto molti immaginino. Comprende:
- medicina generale, in ambulatorio e — se le condizioni lo richiedono — a domicilio;
- visite specialistiche ed esami diagnostici strumentali, eseguiti negli ambulatori SASN o, dove non ci sono, presso i presidi della ASL su prescrizione del medico fiduciario;
- piccola chirurgia, in alcuni ambulatori;
- assistenza farmaceutica;
- riabilitazione e fisioterapia;
- cure dentarie;
- cure idrotermali;
- rieducazione fonetica;
- occhiali.
Le ultime cinque voci vengono erogate per lo più tramite strutture convenzionate, non direttamente in ambulatorio: è la ragione per cui su queste prestazioni conviene sempre chiedere prima all'ufficio SASN come procedere, invece di prenotare per conto proprio e sperare nel rimborso.
A parte, e sono una categoria diversa, ci sono le prestazioni medico-legali, che restano competenza dello Stato:
- visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare;
- visite preventive d'imbarco;
- visite periodiche biennali per l'idoneità alla navigazione (ne parliamo al capitolo 8);
- certificazioni di malattia e infortunio.
5. Come ci si iscrive
L'assistenza non è automatica: serve iscriversi. Chi rientra nelle categorie dell'articolo 2 deve presentare domanda al Ministero della Salute, direttamente oppure tramite l'impresa armatoriale da cui dipende.
Che cosa serve, in pratica:
- il libretto di navigazione, o altro documento idoneo ad attestare i requisiti;
- la domanda di iscrizione, da presentare all'ufficio del luogo di primo imbarco o di inizio attività, oppure all'ufficio principale della regione di residenza.
A iscrizione avvenuta si riceve l'attestazione — la «tessera» di cui tutti parlano — che è il titolo con cui si ottengono le prestazioni. Va portata con sé: serve anche quando ci si rivolge alla ASL.
Due dettagli che fanno inciampare parecchia gente:
- Le iscrizioni sono soggette a revisione biennale. Ogni ufficio verifica periodicamente che il diritto sussista ancora e, se è cessato, procede alla cancellazione.
- Se cambi residenza, l'iscrizione non si sposta. Il decreto è esplicito: il cambiamento del luogo di residenza o di attività successivo all'iscrizione non comporta il trasferimento dell'iscrizione stessa. Chi si trasferisce da Napoli a Genova resta iscritto dov'era.
Da sapere anche che gli uffici sono stati riorganizzati di recente. Dopo il riordino completato con il DPCM 30 ottobre 2023, n. 196 e il Decreto Ministeriale del 21 novembre 2024, gli USMAF-SASN fanno capo a cinque sedi principali — Milano, Genova, Roma, Napoli e Palermo — più l'USMAF Albania. Prima di mettersi in viaggio conviene verificare qual è l'ufficio competente per il proprio caso.
6. Se ti ammali mentre sei imbarcato
Questo è il capitolo che vale la pena leggere due volte, perché è quello dove si perdono i soldi.
A bordo le cure spettano ai servizi sanitari della nave. Se sei in acque territoriali italiane e sei trasportabile, puoi essere assistito da un ambulatorio SASN o da un medico fiduciario; se non sei trasportabile, è il fiduciario che sale a bordo. In acque straniere, quando i mezzi di bordo non bastano, intervengono il medico fiduciario convenzionato o, se non c'è, la struttura sanitaria più vicina.
Il passaggio decisivo è lo sbarco, e qui c'è una regola che sorprende molti:
Se il medico non ritiene necessario lo sbarco, il marittimo non viene sbarcato e la malattia non viene indennizzata dall'INPS. L'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale spetta per l'evento che si manifesta durante l'imbarco impedendo il proseguimento della navigazione. Senza sbarco, non c'è prestazione.
Se lo sbarco avviene, l'indennità è erogata dal giorno successivo allo sbarco, per tutti i giorni di prognosi comprese le festività, fino alla guarigione clinica, e — se i requisiti sanitari reggono — fino a un massimo di un anno dallo sbarco.
Quanto si prende? Qui c'è la notizia che quasi nessuna guida in circolazione ha aggiornato:
- per eventi fino al 31 dicembre 2023: 75% della retribuzione percepita nei 30 giorni prima dello sbarco;
- per eventi dal 1º gennaio 2024: 60% della retribuzione media giornaliera del mese precedente la malattia.
Chi ha in mente il 75% e fa i conti su quella cifra, oggi si sbaglia di quindici punti.
I modelli MAL1, MAL2 e MAL3: che fine hanno fatto
Ogni marittimo con qualche anno di navigazione conosce i tre moduli: MAL1 per gli eventi insorti durante l'imbarco, MAL2 per quelli insorti dopo lo sbarco, MAL3 per il prolungamento o la guarigione.
Da quando i certificati viaggiano in via telematica, quei moduli non si usano più. Il punto è che il certificato telematico, uguale a quello di tutti i lavoratori, non contiene le informazioni che servono a liquidare le prestazioni ex-IPSEMA. Quelle informazioni ora le deve fornire il lavoratore, per conto proprio, attraverso il servizio INPS «Comunicazione integrativa malattia marittimi».
Serve avere sottomano:
- il codice fiscale del datore di lavoro;
- il natante a cui si riferisce l'attività;
- la qualifica di inquadramento;
- l'IBAN (con SWIFT/BIC se è estero fuori area SEPA);
- la documentazione che attesta la data dello sbarco;
- la copia del libretto di navigazione — o documentazione equivalente, per chi il libretto non ce l'ha: è il caso di camerieri, cassieri, baristi e di tutto il personale che lavora a bordo senza convenzione di arruolamento;
- il modulo di identificazione finanziaria, se non già inviato in occasione di richieste precedenti.
La comunicazione integrativa va presentata una sola volta, per il primo certificato, anche se la malattia prosegue con più certificati: i successivi, se telematici, vengono acquisiti in automatico. Si può fare da soli con le proprie credenziali, tramite Contact Center, oppure tramite un patronato.
Se il certificato è di carta
Con il certificato telematico il lavoratore è esonerato dall'invio. Se invece il medico rilascia un certificato cartaceo, scatta un termine stretto:
Entro due giorni dal rilascio il certificato va presentato o inviato alla struttura INPS competente (e l'attestato al datore di lavoro, se lo richiede). La mancata presentazione oltre il termine comporta la perdita del diritto per ogni giorno di ingiustificato ritardo.
Fanno eccezione i certificati di ricovero, che possono essere consegnati anche dopo i due giorni, entro il termine di prescrizione di un anno. Attenzione però: le semplici attestazioni di ricovero o di passaggio in pronto soccorso prive di diagnosi non valgono come certificazione ai fini della prestazione.
Le fasce di reperibilità
Durante la malattia bisogna essere reperibili al domicilio per le visite di controllo, tutti i giorni compresi sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Le conseguenze delle assenze ingiustificate sono progressive: alla prima si perde l'indennità fino a un massimo di dieci giorni dall'inizio della malattia; alla seconda si perde il 50% dell'indennità per il restante periodo; dalla terza si perde il 100%. Se il medico non trova l'indirizzo o il lavoratore non risulta conosciuto lì, si perde il diritto finché il dato non viene corretto. Se durante la prognosi cambi indirizzo, va comunicato subito all'INPS.
7. Se ti ammali dopo lo sbarco
Questa è la parte che moltissimi ignorano: il diritto non finisce con la passerella. Ci sono due finestre, e sono definite al giorno.
Entro 28 giorni dallo sbarco — malattia complementare. Spetta l'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare, ma soltanto a chi era imbarcato su categorie di navi determinate per legge: piroscafi o motonavi addetti al traffico, unità munite di carte di bordo, rimorchiatori d'alto mare, navi di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca oltre il Canale di Suez, gli stretti di Gibilterra e i Dardanelli. L'indennità decorre dal quarto giorno successivo alla denuncia, per un massimo di un anno dallo sbarco, e vale la stessa novità del capitolo precedente: 75% fino al 2023, 60% per gli eventi dal 1º gennaio 2024.
Dopo 28 giorni ed entro 180 giorni dallo sbarco — continuità di rapporto o disponibilità retribuita. È l'indennità per inabilità temporanea da malattia dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro o in disponibilità retribuita. Decorre anch'essa dal quarto giorno successivo alla denuncia, dura al massimo 180 giorni, e si calcola in modo diverso: 50% della retribuzione per i primi 20 giorni, 66,66% dal 21º al 180º. In caso di ricovero, per chi non ha familiari fiscalmente a carico, l'importo scende a due quinti.
Oltre i 180 giorni dallo sbarco, e fuori dalle condizioni sopra, si rientra nelle regole ordinarie valide per tutti i lavoratori.
Un caso a parte: la temporanea inidoneità all'imbarco
Esiste una prestazione specifica dei marittimi — quella che a bordo chiamano ancora «legge Focaccia» — per la temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune. Si corrisponde al termine dell'evento di malattia, per tutta la durata dell'inidoneità, fino a un massimo di un anno dalla dichiarazione.
L'importo è il 75% della retribuzione utilizzata per l'evento di malattia presupposto, considerando solo le voci ordinarie: restano fuori le voci variabili come lo straordinario o il compenso per la pulizia cisterne, mentre l'indennità di navigazione conta al 50%, perché ha carattere ordinario e continuativo.
Qui la documentazione è diversa dal solito e vale la pena saperlo prima: serve il verbale della commissione medica collegiale istituita presso la Capitaneria di porto. Se l'esito è sfavorevole, si può ricorrere alla commissione centrale, e in quel caso fa fede il provvedimento decisorio del ricorso.
Se invece l'inidoneità nasce da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, non è l'INPS a pagare: è l'INAIL.
8. La visita biennale
È l'appuntamento fisso della vita di bordo, e le regole sono più semplici di quel che si crede.
- Chi la fa: il personale navigante marittimo iscritto nelle matricole della Gente di Mare di I e II categoria.
- Ogni quanto: ogni due anni. Serve a rilasciare il certificato di idoneità.
- Dove: presso un ambulatorio SASN oppure da un medico fiduciario autorizzato a effettuare le visite biennali. L'elenco dei medici autorizzati e la mappa degli uffici sono pubblicati dal Ministero della Salute.
- Quanto costa: per i lavoratori marittimi veri e propri non è prevista alcuna tariffa. È gratuita.
- Chi manda a visita: non il marittimo di sua iniziativa. Per la prima immatricolazione è la Capitaneria di Porto competente per il compartimento di iscrizione; in caso di scadenza o rinnovo l'inoltro può essere rimesso anche alla Capitaneria del porto in cui la nave sosta — il che è comodo, perché non ti obbliga a tornare nel tuo compartimento.
- Che cosa ti danno: il certificato viene redatto in tre copie originali, due delle quali consegnate al marittimo. La terza resta agli atti dell'ambulatorio o del medico. Le due copie sono tue: conservane una a casa.
- Quanto ci vuole: variabile, perché dipende da eventuali approfondimenti clinici. Non ridursi all'ultimo giorno è la regola pratica.
La visita non è un adempimento italiano fine a sé stesso: è prevista dalla normativa nazionale sulla navigazione marittima, dalla regola I/9 della Convenzione STCW e dalle linee guida ILO/IMO. Senza certificato valido non si imbarca: è questa, in una riga, la ragione per cui conviene tenerne conto con anticipo.
9. Le dieci domande che fanno tutti
1. Posso farmi visitare in un'altra città?
Sì. La regola però è precisa: dove esiste un ambulatorio SASN o opera un medico fiduciario del Ministero, devi rivolgerti a quello. Dove non c'è né l'uno né l'altro, ti rivolgi alla ASL competente per territorio esibendo la tessera di assistenza.
2. Posso usare il medico di famiglia?
Non al posto del SASN, se nella tua località il SASN c'è. Quando ti rivolgi alla ASL perché ambulatorio e fiduciario mancano, vali come tutti gli altri cittadini — ticket compresi.
3. E se sono in ferie o a riposo?
Sei coperto. L'assistenza vale anche per chi è a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e per chi è in attesa d'imbarco purché per contratto a disposizione dell'armatore.
4. Se mi ammalo all'estero?
Nei Paesi dell'Unione europea sei assistito nel territorio in cui ti trovi con la Tessera Europea di Assicurazione Malattia; molte guide in circolazione citano ancora il vecchio modello E 111, che è stato sostituito da anni. Attenzione però: nel porto dove il Ministero ha un proprio medico fiduciario, devi rivolgerti a lui. Fuori dall'Unione le prestazioni sono garantite in forma diretta dai medici fiduciari o dalle strutture convenzionate; in mancanza, o in casi di documentata necessità, puoi rivolgerti alle strutture locali: le spese vengono anticipate dal comando di bordo o dall'impresa armatoriale e rimborsate dal Ministero su domanda corredata dalla certificazione originale di spesa. Conserva sempre gli originali.
5. Se cambio compagnia?
Il diritto segue la condizione, non il datore di lavoro: finché rientri in una delle categorie dell'articolo 2 sei coperto. Cambia però il codice fiscale del datore da indicare nella comunicazione integrativa INPS, e vale la pena avvisare l'ufficio SASN.
6. E se mi licenzio o smetto di navigare?
Uscendo dalle categorie dell'articolo 2 esci anche dall'assistenza del Ministero e torni assistito dal Servizio Sanitario Nazionale come chiunque altro. Ricorda che le iscrizioni sono soggette a revisione biennale e che in caso di cessazione del diritto l'ufficio procede alla cancellazione.
7. Cosa succede se non rinnovo la visita biennale?
Il certificato di idoneità scade, e senza idoneità valida non si imbarca. Non è una sanzione: è un requisito.
8. Il certificato di malattia lo mando io o ci pensa il medico?
Se è telematico, sei esonerato dall'invio. Se è di carta, lo mandi tu entro due giorni, e ogni giorno di ritardo ingiustificato è un giorno di indennità perso.
9. Devo restare a casa a orari fissi?
Sì: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni, festivi compresi.
10. La mia famiglia è coperta?
Il DPR 620/1980 dedica un articolo specifico all'assistenza ai familiari a seguito dei naviganti. È una materia con condizioni proprie: se ti riguarda, chiedi all'ufficio SASN prima di partire, non dopo.
In una pagina sola
Questo è il percorso, dal momento in cui ti senti male a quello in cui arrivano i soldi.
Le cose da ricordare
- La Cassa Marittima non esiste dal 1994. Oggi sono tre: SASN per le cure e le visite, INPS per i soldi, INAIL per gli infortuni.
- Senza sbarco non c'è indennità per la malattia fondamentale: è il medico a deciderlo.
- Dal 1º gennaio 2024 l'indennità è il 60%, non più il 75%, per malattia fondamentale e complementare.
- 28 e 180 giorni sono le due date che contano dopo lo sbarco.
- Due giorni è il termine per il certificato cartaceo. Ogni giorno di ritardo è un giorno di indennità in meno.
- 10-12 e 17-19, tutti i giorni: le fasce di reperibilità.
- La visita biennale è gratuita e te la manda a fare la Capitaneria. Due delle tre copie del certificato sono tue.
- La bandiera estera non esclude il diritto all'assistenza italiana.
- L'iscrizione si rivede ogni due anni e non si sposta se cambi residenza.
Un'ultima cosa, detta senza giri di parole: questa è una guida, non un parere legale. Le percentuali, i termini e le competenze cambiano — l'ultimo cambiamento importante è del 2024 e ha spiazzato parecchia gente. Prima di una scadenza che pesa, verifica sempre con l'ufficio SASN, con l'INPS o con un patronato. Se trovi un punto che non torna con quello che ti hanno detto allo sportello, scrivicelo: correggiamo.
Foto di copertina: Américo Toledano — Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.